Ne segue che, per sottrarsi a qualsiasi responsabilità, la convenuta CV 1 avrebbe dovuto formalmente notificare, ai sensi dell'art. 369 CO, al committente il proprio contrario parere e l'esclusione di qualsiasi sua responsabilità nel caso si confermassero le esecuzioni dei singoli serramenti, così come voluti dall'architetto londinese. Ma un avviso formale, come voluto dalla norma di legge, non è mai stato notificato all'attore (teste Q__________: "Al proposito io non ho mai formalizzato con uno scritto queste mie impressioni..." riferendosi al fatto che lui non avrebbe mai messo in opera i serramenti cosi come concepiti).