"Per l'esecuzione dell'opera gli architetti hanno messo a disposizione altri e diversi piani rispetto a quelli che erano stati allegati al capitolato") che prevedevano soluzioni conformi alle regole dell'arte e alle Norme SIA (cfr. perizia giudiziaria, pag. 10, cpv. 6). 4.2. Ne segue che, per sottrarsi a qualsiasi responsabilità, la convenuta CV 1 avrebbe dovuto formalmente notificare, ai sensi dell'art. 369 CO, al committente il proprio contrario parere e l'esclusione di qualsiasi sua responsabilità nel caso si confermassero le esecuzioni dei singoli serramenti, così come voluti dall'architetto londinese.