, Zurigo 1996, n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369), occorre, in primo luogo, che il difetto dell’opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, op. cit., n. 1917) ed evidentemente questi risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, op. cit., n. 1921). L’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del committente, del progettista o del direttore dei lavori: