{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-29_2008-06-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=98196&nX40_KEY=4921866&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d1413f5195105cc6714a7ceca76707f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.06.2008 10.2002.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di appalto, garanzia per difetti, scelta di serramenti non adatti da parte del committente, mancato avviso da parte di appaltatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:28:04", "Checksum": "304e98aca5f2f2627dfcc0225aafba01", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.06.2008 10.2002.29\nRegesto:\nContratto di appalto, garanzia per difetti, scelta di serramenti non adatti da parte del committente, mancato avviso da parte di appaltatore\n\n\nPer quanto riguarda i lavori in garanzia ne elenca diversi (cfr. risposta riconvenzionale, pag. 5) ma, a eccezione della sostituzione della vetrata est già considerata nel risarcimento di cui all'azione principale, non vi è prova di un atteggiamento anticontrattuale di CV 1 e l'attore non si è peritato di addurre prova delle sue affermazioni o controprova di quelle, specifiche e puntuali della controparte (cfr. replica riconvenzionale 28 aprile 2003). Nemmeno le lamentate mancanze (tinteggio porta piscina, mancanza pomelli rotondi, isolazione copertura metallica, sostituzione motore elettrico) hanno trovato riscontro probatorio in un loro minor valore.\nCon riferimento al problema degli sconti che l'attrice riconvenzionale non vuole più riconoscere è opportuno considerare che lo sconto è la riduzione percentuale della retribuzione che l'appaltatore concede al committente per incentivarlo a un rapido pagamento mentre il ribasso è una semplice riduzione della mercede non connessa a un pagamento immediato o a breve termine della mercede (II CCA 11 marzo 1998 in re R. c. F.) e il non tempestivo pagamento della liquidazione finale non compromette l'applicazione dello sconto per gli acconti versati tempestivamente in corso d'opera (II CCA 17 settembre 2002 in re P. SA c. W.).\nIl convenuto riconvenzionale non contesta che si tratti di un vero e proprio sconto e, di conseguenza, per i pagamenti non avvenuti nei termini, ossia quelli pretesi con la domanda riconvenzionale, lo sconto non è applicabile. Considerato che, con il pagamento degli acconti, si coprono le fatture fino e compresa la 01-3299 (doc. 29) e rimangono ancora più di 13'000.- franchi già pagati, si può equamente considerare in fr. 19'000.-, comprensivi di IVA, gli sconti non più dovuti.\nNe segue che l'azione riconvenzionale di CV 1 va accolta per fr. 140'987.75 (fr. 121'987.75 + fr. 19'000.-) oltre interessi di mora al 5% dall'8 gennaio 2003, data della domanda riconvenzionale, prima riconoscibile messa in mora.\nLe spese e le ripetibili dell'azione riconvenzionale di CV 1 sono suddivise tra le parti in ragione della loro reciproca soccombenza, ossia 1/8 a carico dell'attrice riconvenzionale e 7/8 a carico del convenuto riconvenzionale AT 1.\n10.2. L'attrice riconvenzionale CV 2 chiede il pagamento del saldo del proprio onorario per fr. 20'309.50. L'esattezza aritmetica dell'importo come alle pattuizioni contrattuali non è contestata mentre, invece, il convenuto riconvenzionale addebita alla direzione dei lavori molte negligenze nell'espletamento del proprio lavoro come indicato a pag. 4 e 5 della risposta riconvenzionale del 26 febbraio 2003. Per tutti gli addebiti riguardanti i serramenti metallici difettosi, le conseguenze a carico della direzione dei lavori sono già state giudicate nell'ambito dell'azione principale. Per le altre rimostranze non appare agli atti di causa alcuna prova specifica che possa corroborare gli assunti del convenuto riconvenzionale riguardo ai mancati interventi per le manchevolezze di vari artigiani e le rimostranze riguardanti il superamento del preventivo, il ritardo nella costruzione e nel non aver seguito in gran parte le istruzioni del progettista dove quest'ultimo appunto, per quanto evidenziato in causa, non può essere considerato negativamente.\nL'azione riconvenzionale deve così essere accolta integralmente per fr. 20'309.50 oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2002. Le tasse, le spese e le ripetibili di quest'azione riconvenzionale sono tutte a carico del convenuto riconvenzionale.\nPer i quali motivi,\nvista, per le spese, la vigente LTG\ndichiara e pronuncia\n1. La petizione 8 ottobre 2002 è parzialmente accolta e di conseguenza CV 1, B__________ e CV 2, L__________ sono condannate, in solido, a versare a AT 1, O__________ l'importo di fr. fr. 37'500.- con interessi al 5 % dal 23 novembre 2001.\n§ Limitatamente a questo importo sono respinte, in via definitiva, le opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UE di L__________.\n2. Nell'ambito del regresso tra le due convenute la parte di ognuna è della metà dell'importo della condanna solidale di cui al dispositivo 1.\n3. Le spese dell'azione principale consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 7'500.00\nb) spese per perizia fr. 10'676.65\nc) spese per testimoni fr. 271.00\nd) spese varie fr. 302.35\nTotale fr. 18'750.00\n===========\ne le spese della perizia a futura memoria di fr. 15'435.20, già anticipate o da anticiparsi dall'attore e anticipate (per la perizia) anche dalla convenuta CV 1, sono a carico dell'attore per 7/8 ed a carico delle convenute, in solido, per 1/8. L'attore verserà inoltre alla convenuta CV 1 l'importo di fr. 15'000.- e alla convenuta CV 2 l'importo di fr. 10'000.- per parte di ripetibili.\n4. La domanda riconvenzionale 8 gennaio 2003 di CV 1 è parzialmente accolta e di conseguenza AT 1 è condannato a versarle l'importo di fr. 140'987.75 oltre interessi al 5% dall'8 gennaio 2003.\n5. Le spese dell'azione riconvenzionale di CV 1 consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 3'000.00\nb) spese fr. 150.00\nTotale fr. 3'150.00\n===========\ngià anticipate o da anticipare dall'attrice riconvenzionale, rimangono a suo carico per 1/8 mentre per i rimanenti 7/8 è a carico di AT 1 che rifonderà, inoltre, alla controparte fr. 7'200.- per parte di ripetibili.\n6. La domanda riconvenzionale di CV 2 è accolta e di conseguenza AT 1 è condannato a versarle l'importo di fr. 20'309.50 oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2002.\n7. Le spese dell'azione riconvenzionale di CV 2 consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 800.00\nb) spese fr. 100.00\nTotale fr. 900.00\n==========="}