{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-29_2008-06-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=98196&nX40_KEY=4921866&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d1413f5195105cc6714a7ceca76707f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.06.2008 10.2002.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di appalto, garanzia per difetti, scelta di serramenti non adatti da parte del committente, mancato avviso da parte di appaltatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:28:04", "Checksum": "304e98aca5f2f2627dfcc0225aafba01", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.06.2008 10.2002.29\nRegesto:\nContratto di appalto, garanzia per difetti, scelta di serramenti non adatti da parte del committente, mancato avviso da parte di appaltatore\n\n\n- che, per la porta scorrevole al piano terreno, \"i problemi di ermeticità dei profili di chiusura avrebbero meritato un maggior approfondimento nel passaggio dai piani di dettaglio dell'architetto ai piani di officina\" (perizia, pag. 7) e che l'ermeticità insufficiente è dovuta anche a un difetto di posa (doc. M, perizia a futura memoria, pag. 13; perizia giudiziaria, pag. 16);\n- che, per le tre vetrate fisse al piano terreno, le carenze strutturali del vetro sono addebitabili alle convenute anche perché le caratteristiche e lo spessore del vetro non erano indicati (imposti) nei piani dell'architetto (perizia, pag. 8);\n- che, per la porta laterale ad anta girevole, si potevano mettere in opera guarnizioni e profili supplementari (perizia, pag. 8);\n- che, per le finestre su tutta l'altezza su perno girevole al primo piano, \"i disegni di officina lasciano delle perplessità nella misura in cui non vi sono rappresentati dei dettagli importanti per l'efficacia della chiusura..\" (perizia, pag. 9);\n- che, in generale, i piani di officina di CV 1 sono conformi alle regole dell'arte dal punto di vista tecnico della metalcostruzione ma i dettagli delle guarnizioni e delle battute avrebbero dovuto essere maggiormente approfonditi e, per quanto possibile, migliorati, senza, con ciò compromettere l'estetica dell'edificio e quindi lo scopo primo di tutte le istruzioni imposte dal progettista (perizia, pag. 16).\nIn una simile situazione - tenuto anche conto che, se le due convenute avessero notificato formalmente il loro dissenso, il progettista avrebbe comunque insistito e imposto il proprio punto di vista e ancora che avevano riconosciuto il rischio di difetti insito nella concezione costruttiva del progettista - non si può loro addebitare una responsabilità superiore al 25%. Quella del progettista, e quindi del committente AT 1 (art. 101 cpv. 1 CO), risulta infatti principale e con causalità adeguata ben maggiore e determinante per l'insorgere dei difetti.\n7. I convenuti rispondono in solido, con vincolo di solidarietà imperfetta, come è il caso normalmente per l'esecuzione difettosa di lavori di costruzione (art. 51 cpv. 1 CO; DTF 130 III 591 consid. 5.5.1) e nell'ambito di pretese di regresso tra di loro, potendo il giudice determinarlo (art. 50 cpv. 1 CO), va riconosciuta una loro uguale responsabilità così che chi, fra le convenute, sopporterà l'intero risarcimento risultante dall'accoglimento parziale delle pretese di petizione, potrà rivalersi verso l'altra per la metà.\n8. Per la determinazione del danno bisogna far capo alla perizia giudiziaria, e in tal senso si è adeguato l'attore, che ha preso in considerazione il preventivo di spesa per la sostituzione e riparazione dei serramenti della ditta W__________ (doc. P) e l'ha corretta con indicazioni di prezzo più conformi alla realtà (perizia, pag. 22-24). Viene qui considerata anche la sostituzione della vetrata est al piano terreno che l'attore non ha invocato, nei suoi allegati introduttivi scritti dell'azione principale ma ha contrapposto nella difesa riconvenzionale alle pretese di saldo della mercede e dell'onorario delle convenute, quale opera tra quelle difettose per le quali pretendeva un risarcimento.\nTenuto conto degli importi superiori previsti dal perito, proprio perché già ha ridotto le spese preventivate dalla ditta che ha poi eseguito le sostituzioni e le riparazioni, si ha allora una somma totale complessiva di fr. 150'000.- che, per ¼, ossia per fr. 37'500.-, va caricata alle convenute in solido.\nLe spese della perizia giudiziaria seguono l'esito del merito e quindi la ripartizione tra le parti secondo la loro reciproca soccombenza in causa (art. 148 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148 n. 495) e altrettanto vale per le spese della perizia a futura memoria.\n9. La petizione può così essere accolta per fr. 37'500.- con interessi al 5 % dal 23 novembre 2001.\nLe spese dell'azione principale e della prova a futura memoria (fr. 200.- per il decreto e fr. 15'435.20 per la perizia), tenuto conto che la domanda iniziale mantenuta sino all'inoltro delle conclusioni era di fr. 235'000.-, sono a carico dell'attore per 7/8 e dei convenuti in solido per 1/8. Le ripetibili sono addebitate all'attore secondo la sua soccombenza e in misura minore a favore di Otto & Associati SA che non ha presentato l'allegato di conclusioni.\n10. Con le rispettive azioni riconvenzionali le convenute chiedono il saldo delle loro prestazioni.\n10.1. CV 1 chiede il saldo di tutte le sue fatture relative alle opere in contestazione e alle altre che ha eseguito per il committente. Il totale è di fr. 233'787.75, compresi gli sconti per fr. 33'320.16 (+ IVA) che, per il tardivo pagamento non vengono più riconosciuti, mentre l'attore ha corrisposto fr. 111'800.-. La pretesa riconvenzionale è così di fr. 157'840.25.\nL'attore e convenuto riconvenzionale ritiene di non dovere versare nulla perché la controparte si rifiuta di eseguire i lavori in garanzia e in ogni modo ogni sua asserita pretesa va compensata con il danno subito per i difetti ai serramenti. Inoltre ritiene dovuti gli sconti contrattuali previsti."}