{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-29_2008-06-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=98196&nX40_KEY=4921866&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d1413f5195105cc6714a7ceca76707f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.06.2008 10.2002.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di appalto, garanzia per difetti, scelta di serramenti non adatti da parte del committente, mancato avviso da parte di appaltatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:28:04", "Checksum": "304e98aca5f2f2627dfcc0225aafba01", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.06.2008 10.2002.29\nRegesto:\nContratto di appalto, garanzia per difetti, scelta di serramenti non adatti da parte del committente, mancato avviso da parte di appaltatore\n\n\nLa convenuta CV 1 ha eseguito le opere così come le era imposto dal progettista, anche dopo aver invano consigliato delle modifiche ed altre più consone soluzioni, consapevole del rischio dei difetti che avrebbero potuto insorgere senza mai notificare formalmente il suo dissenso e declinare la sua responsabilità. Ne segue che, quando l'art. 369 CO non è applicabile, il giudice deve basarsi per analogia sull'art. 44 cpv. 1 CO per la ripartizione del danno insito nei difetti dell'opera (Gauch, op. cit., n. 2061 segg; DTF 116 II 311, 116 II 458 consid. 3b), ossia se i difetti sono dovuti anche o esclusivamente a mancanze dell'appaltatore, la sua liberazione sarà esclusa o solo parziale (Gauch, op. cit., n. 2050 e 2061).\n5. Della posizione di CV 2\nLa relazione contrattuale tra l'attore e la convenuta CV 2, così come definita nel contratto 18 febbraio 1999 (doc. BB), si fonda, per le prestazioni caratteristiche ivi contenute dominante dalla componente di direzione dei lavori, sulle norme del mandato (Gauch, op. cit., n. 53 e seg.).\nCon riferimento alle istruzioni del mandante, invocando le quali la convenuta CV 2, ritiene di non avere responsabilità per i difetti di costruzione dei serramenti, l'art. 397 CO fa obbligo al mandatario di eseguire le istruzioni del mandante. Ma in presenza di istruzioni contrarie alle regole dell'arte che rendono irraggiungibile lo scopo del mandato di direzione dei lavori, e meglio di ottenere una costruzione senza difetti, il mandatario deve avvertire il mandante in modo chiaro e preciso, in modo analogo a quanto prescritto dall'art. 369 CO nel rapporto d'appalto (OR-Weber, art. 397 n. 8) e con le stesse conseguenze.\n5.1. La convenuta CV 2 riconosce che tutte le richieste di modifiche da lei apportate al progetto, sia nell'interesse del committente sia perché necessarie per ossequiare le Norme SIA o le regole dell'arte, non sono state accettate dal progettista. In questa situazione di consapevole conoscenza che le istruzioni del progettista e quindi del committente potevano portare, come hanno portato, alla difettosità delle opere era indispensabile che la convenuta notificasse formalmente al committente il dissenso per l'esecuzione delle opere come imposta declinando ogni sua responsabilità in merito. Non appare dagli atti che una tale riserva sia stata espressa. Il teste T__________ (impiegato della convenuta) si limita a riferire delle moltissime osservazioni e dei dubbi sulla conformità delle opere espresse al progettista senza però che mai appaia l'espressione di una dichiarazione intesa a declinare qualsiasi responsabilità, come invece, riferisce il teste, aveva fatto la ditta V__________ per i serramenti in legno. Nemmeno la lettera 2 ottobre 2000 (allegato al doc. 4) può valere quale formale e valida notifica perché l'espressione finale di non ritenersi \"in alcun senso responsabili\" si riferisce a quanto affermato nello scritto 27 settembre 2000 dello studio S__________ (allegato al doc. 4) in punto al fatto di non essere stati informati sulla non conformità con le Norme SIA e non alla eventuale futura responsabilità per difetti dell'opera.\nSe non vi era alcuno spazio per modificare qualche cosa rispetto alle loro idee vi era, oltre alla possibilità di formale notifica, anche quella di rinunciare al mandato per non ritrovarsi poi, come è stato, implicati nelle responsabilità per i difetti che sono apparsi e che erano assolutamente prevedibili.\n5.3. Quindi, come per l'altra convenuta CV 1, non vi è possibilità di completa liberazione dalla responsabilità per i difetti ma si dovrà valutare quale possa essere, sulla base dell'art. 44 cpv. 1 CO, la ripartizione delle responsabilità tra le parti al processo.\n6. Nell'esecuzione delle opere ci si è discostati, in modo importante e determinante, dalla precisa descrizione delle stesse nel capitolato d'offerta, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche che sono all'origine dei difetti, cioè il tipo di profili con o senza rotture di ponte termico, la determinazione dello spessore dei vetri in base alle dimensioni delle lastre e alle corrispondenti Norme SIA e il meccanismo di apertura della porta scorrevole (cfr perizia giudiziaria, pag. 21). Ciò è avvenuto per volontà unica del progettista S__________ che ha stravolto i piani originali, che ha insistito, anche a fronte delle proposte di modifiche della DL e dell'esecutrice delle opere, per il rispetto delle sue indicazioni senza possibilità di spazio per poter modificare qualcosa rispetto alle istruzioni (cfr. testi Q__________, P__________ e T__________). Tanto è vero che il perito giudiziario osserva che \"i piani di officina di CV 1 relativi ai serramenti litigiosi, seppur corretti dal punto di vista della costruzione metallica, presentano difetto nella misura in cui hanno ripreso e confermato con dettagli precisi quanto espresso in modo indicativo nei piani S__________ (perizia, pag. 10).\nMa anche l'esecuzione concreta delle opere, secondo il concetto (sbagliato) del progettista, non è scevra di qualche difetto opponibile all'esecutrice CV 1 e a CV 2 che, quale direttrice dei lavori, avrebbe dovuto sorvegliare l'esecuzione in loco ed imporre le pur minime correzioni che si imponevano. Il perito giudiziario evidenzia infatti:\n- che, per la finestra dei servizi ai piani inferiori, \"l'isolazione all'interno del profilo non porta alcuna miglioria ai problemi del ponte termico\" (perizia, pag. 7);"}