{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-29_2008-06-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=98196&nX40_KEY=4921866&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d1413f5195105cc6714a7ceca76707f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.06.2008 10.2002.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di appalto, garanzia per difetti, scelta di serramenti non adatti da parte del committente, mancato avviso da parte di appaltatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:28:04", "Checksum": "304e98aca5f2f2627dfcc0225aafba01", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.06.2008 10.2002.29\nRegesto:\nContratto di appalto, garanzia per difetti, scelta di serramenti non adatti da parte del committente, mancato avviso da parte di appaltatore\n\n\nL’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del committente, del progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983, pag. 308; II CCA 5 dicembre 1996 in re B./C. e llcc.). In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; II CCA 25 novembre 1997 in re P. SA/S. SA; Gauch, op. cit., n. 1969 e segg.).\nL'avviso che l'appaltatore deve, al proposito, notificare al committente deve essere particolarmente formale e rendere attento quest'ultimo dei rischi che possono risultare dalle sue istruzioni e del fatto che declina ogni sua responsabilità nel caso che risultasse un difetto a dipendenza delle istruzioni che il committente insiste nel mantenere (DTF 116 II 305 consid. 2c/bb; 95 II 43 consid. 3c).\nNegli altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (II CCA 25 marzo 1994 in re B. SA e llcc./B.; Gauch, op. cit., n. 1958 e segg.).\nE’ però fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (II CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, op. cit., n. 1408).\nIn secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF 52 II 78; II CCA 4 settembre 1996 in re B./C. SA, 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, op. cit., n. 1918).\n4.1. La convenuta CV 1 non può trincerarsi dietro al preteso fatto che le istruzioni del committente, e meglio dello studio d'architettura londinese, non fossero manifestamente riconoscibili come erronee perché provenienti da specialisti. La sua esperienza (teste Q__________: \"La CV 1 è stata fondata nel 1920 e da allora si è sempre sviluppata contando attualmente un centinaio di dipendenti tra impiegati, tecnici e operai....Circa il 20% dell'attività copre la produzione della metalcostruzione e tra le attività usuali vi è quella di progettazione, costruzione e messa in opera di serramenti metallici\") doveva permetterle evidentemente di riconoscere che il sistema delle finestre eseguito con prevalenza di profili J__________ \"viene utilizzato normalmente per porte interne ed è sconsigliato in utilizzi per finestre esterne (di facciata)\" (doc. M, prova a futura memoria, pag. 10) e che il sistema per la finestra scorrevole \"non è adatto allo scopo. Si doveva eseguire un sistema detto alza e scorri...\" (doc. M, prova a futura memoria, pag. 13), così come che l'impostazione del progetto era contrario alle regole dell'arte (perizia giudiziaria, pag. 21). Del resto W__________ - che ha operato la sostituzione dei serramenti e che deve essere una ditta simile alla convenuta - ha precisato che \"Es ist ein falsches System gewählt worden. Konstruktionsdetaile wurden konstruiert, welche nicht ausführbar sind\" (doc. P). Lo stesso avrebbe dovuto capire la convenuta ma l'ha anche capito tanto è vero che il suo tecnico Q__________ ha ammesso, nella sua testimonianza, che \"Io più volte, durante le riunioni per l'allestimento dei piani esecutivi e quelle di cantiere, ho riferito a T__________ (n.d.r. direttore dei lavori presso la convenuta CV 2) che determinati serramenti così come concepiti io non gli avrei mai messi in opera...\", comprovando con ciò che il sistema adottato era contrario alle regole dell'arte. E inoltre la concezione di fabbricazione e di posa dei serramenti così come avvenuta ha completamente stravolto quelle che erano le descrizioni delle relative posizioni nel capitolato d'appalto (doc. B; teste Q__________: \"Per l'esecuzione dell'opera gli architetti hanno messo a disposizione altri e diversi piani rispetto a quelli che erano stati allegati al capitolato\") che prevedevano soluzioni conformi alle regole dell'arte e alle Norme SIA (cfr. perizia giudiziaria, pag. 10, cpv. 6).\n4.2. Ne segue che, per sottrarsi a qualsiasi responsabilità, la convenuta CV 1 avrebbe dovuto formalmente notificare, ai sensi dell'art. 369 CO, al committente il proprio contrario parere e l'esclusione di qualsiasi sua responsabilità nel caso si confermassero le esecuzioni dei singoli serramenti, così come voluti dall'architetto londinese. Ma un avviso formale, come voluto dalla norma di legge, non è mai stato notificato all'attore (teste Q__________: \"Al proposito io non ho mai formalizzato con uno scritto queste mie impressioni...\" riferendosi al fatto che lui non avrebbe mai messo in opera i serramenti cosi come concepiti).\nNon può essere, evidentemente, parificato alla formale notifica il fatto che la convenuta sottoponesse al progettista, che non le accettava, delle soluzioni idonee e usuali per il tipo di serramento in questione."}