{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-29_2008-06-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=98196&nX40_KEY=4921866&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d1413f5195105cc6714a7ceca76707f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.06.2008 10.2002.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di appalto, garanzia per difetti, scelta di serramenti non adatti da parte del committente, mancato avviso da parte di appaltatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:28:04", "Checksum": "304e98aca5f2f2627dfcc0225aafba01", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.06.2008 10.2002.29\nRegesto:\nContratto di appalto, garanzia per difetti, scelta di serramenti non adatti da parte del committente, mancato avviso da parte di appaltatore\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, Walser e Cocchi (giudice supplente) |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 8 ottobre 2002, da\n|\n|\nAT 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1 CV 2\n|\n||\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ncon la quale si chiedeva la condanna delle convenute, in solido, al pagamento dell'importo di fr. 235'305.90 oltre interessi di mora, somma poi ridotta, in sede di conclusioni, a fr. 175'000.- con interessi al 5% dal 23 novembre 2001, mentre le convenute hanno chiesto di respingere le domande di petizione e di accogliere quelle loro riconvenzionali di fr. 157'840.25 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2001 (CV 1) e di fr. 20'309.50 oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2002 (CV 2), in materia di contratto d'appalto (garanzia per i difetti dell'opera e saldo della mercede).\nLetti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa\nConsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. AT 1 ha affidato allo studio d'architettura londinese S__________ la progettazione di una casa d'abitazione sul fondo part.__________ RFD di L__________. La direzione dei lavori è stata demandata a CV 2. L'esecuzione dei lavori per la fornitura e la posa di finestre in acciaio è stata appaltata alla ditta CV 1.\n2. L'attore addebita alle due convenute, in solido, la responsabilità per la fornitura di\n- una porta scorrevole, 3 vetrate fisse, una porta laterale della facciata sud-ovest della costruzione;\n- due finestre ad ante girevoli al piano superiore;\n- una finestra al piano inferiore\nrisultate difettose perché in contrasto con le esigenze, di uso comune in quel campo delle costruzioni, di isolamento termico, di impermeabilità all'acqua, di ermeticità all'aria e di resistenza al vento e chiede loro il risarcimento per le spese dell'effettuata sostituzione e riparazione dei serramenti in questione (fr. 150'000.-), per i costi della perizia di parte e di quella a futura memoria (fr. 20'000.-) e di quella giudiziaria (fr. 5'000.-).\nLa convenuta CV 1 contesta ogni sua responsabilità poiché l'esecuzione delle opere così come avvenuta è stata imposta, nonostante le sue espresse riserve, dal progettista londinese che privilegiava l'aspetto estetico della costruzione rispetto a quello funzionale. In via riconvenzionale chiede il pagamento del saldo (fr. 157'840.25) delle sue prestazioni.\nLa convenuta CV 2, a sua volta, contesta qualsiasi responsabilità perché ogni sua richiesta di adeguamento dei piani esecutivi riguardanti i serramenti, per renderli conformi alle norme SIA e alle norme generali dell'arte, è stata sempre respinta dal progettista. In via riconvenzionale chiede il pagamento del saldo (fr. 20'309.50) dei suoi onorari.\n3. La difettosità dei serramenti litigiosi è pacifica. Basta leggere le risultanze della perizia a futura memoria dell'ing. P__________ (doc. M) e della perizia giudiziaria del 30 ottobre 2006 del perito arch. M__________ (perizia, pag. 21) che concludono come le opere così come progettate ed eseguite non soddisfacevano pienamente le norme SIA 160 (azione sulle strutture portanti) e 180 (isolamento termico e protezione contro l'umidità degli edifici). Per l'accertamento delle singole responsabilità - che l'attore addebita alle convenute e che quest'ultime ribaltano esclusivamente sul committente o che, se del caso, vanno ripartite tra tutti i protagonisti della vicenda - è opportuno, in primis, esaminare la posizione di ogni singola parte convenuta in quella che è la loro motivazione a discarico di principio e cioè di aver eseguito le opere in contestazione perché così voluto dal progettista (e quindi dal committente) nonostante le loro riserve e proposte, diverse e alternative, di realizzazione e di messa in opera dei serramenti litigiosi.\n4. Della posizione di CV 1\nIl rapporto giuridico tra l'attore e CV 1 è retto dalle norme sul contratto d'appalto e l'art. 369 CO prevede che il committente non può fare valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore o in altra maniera.\nPer l’applicazione di questa norma in favore dell’appaltatore, che sopporta l’onere della prova in proposito (Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369), occorre, in primo luogo, che il difetto dell’opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, op. cit., n. 1917) ed evidentemente questi risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, op. cit., n. 1921)."}