44'901.- e la domanda riconvenzionale è invece da accogliere integralmente. Poiché parte attrice ha dichiarato di compensare un eventuale credito del convenuto con quello da essa vantato nei suoi confronti, la petizione dev'essere respinta e la domanda riconvenzionale accolta limitatamente all'importo di fr. 537'988.-. Spese e ripetibili - queste ultime stabilite in applicazione della regolamentazione previgente (art. 16 cpv. 2 del regolamento per la fissazione delle ripetibili - seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per questi motivi, pronuncia: 1. La petizione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 60’000.- b) spese fr.