PE 1, pag. 6, 9). La congruità dell’onorario esposto dall’attore riconvenzionale appare quindi provata. In merito alla domanda di azzeramento dell'onorario a dipendenza dell'esistenza di difetti dovuti a errori di progettazione e/o direzione lavori, si rileva che le relative spese sono già poste a carico del progettista nella misura in cui rientrano nella sua responsabilità e di conseguenza non si giustifica una riduzione dell'onorario. Vero è che la riduzione della mercede dell'appaltatore in applicazione dell'art. 368 cpv. 2 CO può di principio essere cumulata con il risarcimento del danno.