A mente del perito la responsabilità è da attribuire all'impresa di costruzioni, la quale avrebbe dovuto chiedere l'intervento dell'ingegnere tramite la direzione lavori. Non facendolo essa si è assunta la responsabilità del danno (perizia pag. 67 seg.; complemento di perizia, pag. 16). Risulta inoltre che l'impresa si era assunta la responsabilità ed era disposta a riparare il difetto in garanzia (teste TE 8, verbale 13 luglio 2005, pag. 7, TE 9, verbale 13 luglio 2005 pag. 10). Non risultando una responsabilità del progettista né della direzione lavori (perizia pag. 91, no 51) la domanda è respinta. n. Fr.