Il convenuto si oppone alla pretesa, rilevando che è stato l'attore medesimo a definire il tracciato della strada e l'ubicazione dei posteggi e a chiedere il taglio degli alberi sul terreno altrui, sicché egli non ne è responsabile. Dalla testimonianza di TE 16 risulta che gli attori sapevano che il tracciato della strada invadeva un altro fondo, tanto che il suo legale aveva precedentemente preso contatto con il proprietario per la cessione del terreno (teste TE 16, verbale 16 novembre 2005, pag. 4). Avendo proceduto conoscendo la situazione, essi non possono quindi imputare ora un errore al progettista, ciò a prescindere dal fatto che il danno, contestato, non è neppure dimostrato.