Il convenuto ha contestato che il fenomeno costituisca difetto, ritenuto che, comunque, con il passare del tempo esso andrà scomparendo. Egli rileva poi di aver proposto già in fase esecutiva la posa di una copertina in pietra sul muro, soluzione questa atta a evitare il fenomeno, proposta che però era stata rifiutata dal committente. Inoltre, la responsabilità non sarebbe dell'architetto, la scelta della malta essendo di competenza dell'artigiano (perizia pag. 41 segg.).