, n. 506). Parimenti, da tempo dottrina e giurisprudenza hanno ammesso una responsabilità solidale imperfetta dell’impresario costruttore e dell’architetto nei confronti del proprietario dell’opera (DTF 93 II 321 consid. 2; 114 III 342 consid. 2b; II CCA 15 aprile 2003 inc. 12.2002.106; Schumacher, op. cit. n. 684; Gauch; Der Werkvertrag, n. 2741 segg.), a condizione che sussista un rapporto di causalità adeguato fra il comportamento dell’architetto e il pregiudizio (DTF 127 III 257 consid. 5a; 133 III 22 consid. 5.3.2). 5.2 Ciò premesso, sono qui di seguito da verificare le singole posizioni di danno: