Il programma dei lavori non ha infatti questa valenza e neppure l'aggiornamento del programma, allestito dal convenuto come previsto dall'art. 4.4.4 della norma SIA 102, ha necessariamente tale carattere (perizia 30 ottobre 2007, pag. 35 n° 31.1). Certo, dai verbali di cantiere e dalla corrispondenza con i vari artigiani risulta che il convenuto ha spesso fatto riferimento alla scadenza di novembre 1999 per l'ultimazione dei lavori, ma trattasi di circostanza insufficiente per ritenere l'esistenza di una scadenza precisa per la consegna dell'opera, considerato altresì che non risulta che vi sia stata una messa in mora da parte dei committenti.