A prescindere da quanto precede, neppure risulta che le parti avessero stabilito in modo vincolante un preciso termine di consegna. Il programma dei lavori non ha infatti questa valenza e neppure l'aggiornamento del programma, allestito dal convenuto come previsto dall'art. 4.4.4 della norma SIA 102, ha necessariamente tale carattere (perizia 30 ottobre 2007, pag. 35 n° 31.1).