I committenti sono ovviamente liberi di far eseguire gli accertamenti che ritengono opportuni da periti di loro fiducia. Per poterne chiedere la rifusione è però ancora necessario che le perizie siano di qualche utilità nell’ambito del contenzioso che ne segue, ciò che in concreto non è però il caso: non per la valutazione del valore della costruzione, risultata inutilizzabile, e non per l'accertamento dei difetti, lavoro che è stato comunque oggetto della perizia dell'ing. TE 2, rispettivamente della perizia giudiziaria. La pretesa è quindi respinta. 3.3 Parte attrice chiede il risarcimento della somma di fr.