La relativa pretesa è quindi respinta. Si può quindi pure prescindere dall'esaminare la proponibilità di fatti nuovi relativi all'eventuale rinuncia a determinate prestazioni e a modifiche dell'opera per ridurre i costi - senza peraltro fornire precisazioni in merito - sollevati per la prima volta in sede di conclusioni in violazione dell'art. 78 CPC. 3. Oltre al danno per il sorpasso del preventivo, gli attori chiedono anche il risarcimento delle spese supplementari generate dal sorpasso medesimo, spese che vanno esaminate singolarmente qui appresso. 3.1 Gli attori espongono quale danno la somma di fr. 115'438.20