La responsabilità dell'architetto potrebbe invero sussistere anche qualora egli avesse omesso di rendere attenti i committenti delle conseguenze economiche dei loro desideri speciali e delle richieste di modifiche. Dagli atti risulta però che le modifiche e i lavori supplementari erano oggetto di discussione con i clienti, e che, prima di eseguire i lavori, per le stesse venivano richiesti i preventivi agli artigiani (doc. 55, verbali TE 24, TE 6, TE 15, TE 7 e TE 11).