5'272'500.- (doc. I). Non vi sono però elementi sufficienti a sostegno della tesi degli attori che quest’importo costituiva il limite massimo di costo vincolante, ma neppure non vi sono sufficienti elementi per dedurne che ciò costituisse un preventivo vincolante. Di conseguenza ci si deve basare sul preventivo del 31 luglio 1987. In applicazione dei principi illustrati ai considerandi precedenti, è da tenere conto, oltre che del preventivo originale di fr. 3'824'000.-, della somma di fr. 3'035’763.- pari al costo totale delle modifiche apportate al progetto (perizia pag. 21).