Il committente è infatti danneggiato nella misura in cui, qualora fosse stato a conoscenza dell'erroneità del preventivo, avrebbe disposto diversamente dei suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il maggior valore della costruzione derivante dall'aumento dei costi sia per lui inutile o gli investimenti superino le sue possibilità economiche. In tal senso, considerato che un maggior valore della costruzione è da imputare quale vantaggio al committente nella misura in cui vi abbia un interesse personale, il danno non corrisponde al maggior valore oggettivo della costruzione calcolato quale differenza tra preventivo e costo finale, bensì alla differenza tra il valore oggettivo della