) - può anch'esso costituire inadempienza contrattuale dell'architetto, il quale può essere obbligato a risarcire al committente il danno per la fiducia che questi riponeva nell'attendibilità del preventivo. Il committente è infatti danneggiato nella misura in cui, qualora fosse stato a conoscenza dell'erroneità del preventivo, avrebbe disposto diversamente dei suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il maggior valore della costruzione derivante dall'aumento dei costi sia per lui inutile o gli investimenti superino le sue possibilità economiche.