Responsabilità che è data tanto in base alle norme di legge (art. 398 cpv. 2 CO), quanto - qualora il contratto vi faccia riferimento esplicito - in virtù della norma SIA 102, art. 1.6 (Hess, Der Architekten- und Ingenieurvertrag, Zurigo, 1986, pag. 92). L'architetto non può però essere tenuto responsabile per il superamento del preventivo qualora questo sia stato causato da richieste supplementari del committente dopo l'allestimento del preventivo stesso. In siffatta situazione una sua responsabilità può però essere data qualora egli abbia violato il suo obbligo di informazione nei confronti del cliente in merito alle conseguenze delle scelte da questi operate. 2.1