Schumacher, op. cit., n. 737) che può costituire inadempimento del contratto da parte dell'architetto, un pregiudizio per il mandante definito come danno alla fiducia (“Vertrauensschaden”), ossia dipendente dall'affidabilità attribuibile dal mandante all'informazione sui costi della costruzione fornitagli dall'architetto (DTF 122 III 64; Gauch/Tercier, op. cit., n. 766; Schumacher, op. cit., ni 764 e 765), rispettivamente l'esistenza di un nesso di causalità adeguato fra il danno e la cattiva esecuzione del mandato. Responsabilità che è data tanto in base alle norme di legge (art. 398 cpv.