Chaix, Commentaire Romand, n. 29 all’art. 363 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 4848). 1.1 A norma dell’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, ciò per il rinvio all’art. 321e cpv.