Il convenuto contesta poi singolarmente le varie poste di danno fatte valere da controparte. Per quanto concerne invece i difetti, il convenuto ne contesta l’esistenza, rilevando che le carenze lamentate non sono imputabili al suo operato e non ne può essere ritenuto responsabile. In via riconvenzionale, ritenuto che il rapporto contrattuale in essere tra le parti è retto dalle norme regolanti il contratto di mandato, l'arch. CV 1 chiede la condanna degli attori al pagamento del saldo della propria nota d'onorario, ancora scoperta in ragione di fr.