{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-26_2010-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107081&nX40_KEY=4921822&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce619429f6c5c656b25292eebc7ca9bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:54:33", "Checksum": "48bc657ed78b39816399abf3bd3f9554", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26\nRegesto:\nContratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori\n\n\nPer quanto concerne il locale fitness e locali adiacenti il perito ha riscontrato un eccesso di umidità, dovuto alla mancanza di impianto di ventilazione o condizionamento dell'aria, al quale propone di sopperire con l'installazione di un impianto di estrazione dell'aria e la posa di un deumidificatore. Per quanto concerne l'impianto di aspirazione dell'aria, ne indica il costo in fr. 49'000.- (perizia pag. 73), mentre il costo del deumidificatore è di fr. 4'000.-. Egli ha altresì ritenuto data una \"responsabilità per l'idoneità delle opzioni impiantistiche … rispetto alla progettazione degli impianti di ventilazione\" senza tuttavia indicare il responsabile (perizia pag. 91 n° 54). Dalla documentazione risulta che il progettista degli impianti idrosanitari è lo Studio di ingegneria H__________A, il quale ha progettato l'impianto \"secondo le ultime indicazioni del signor AT 1\" (doc. 42, no 41, \"H__________\", lettera 2 luglio 1998). In mancanza di ulteriori elementi l'errore di progettazione non può quindi essere messo a carico dell'arch. CV 1. Di transenna si osserva che, comunque, l'installazione di un impianto di aspirazione dell'aria costituirebbe una miglioria (complemento di perizia pag. 23) sicché il suo costo non potrebbe essere messo a carico, comunque non integralmente, del progettista. La domanda è respinta.\no. Fr. 10'000.- per il ripristino dell'acciottolato, la cui fugatura è difettosa. La domanda è stata ridotta a fr. 4'000.- in sede di conclusioni. Il convenuto rileva che l'impresa si è sempre dichiarata disposta a effettuare un intervento di riparazione in garanzia.\nIl perito ha constatato l'esistenza di zone dell'acciottolato dove le fughe sono danneggiate e qualche dado di porfido si è mosso. L'origine è stata identificata in parte nell'assestamento del terreno e in parte in un difetto di esecuzione. Non risulta una responsabilità del progettista né della direzione lavori (perizia pag. 92 n° 56; delucidazione perizia pag. 17 ad 16). La domanda è respinta.\np. Fr. 5'000.- per rimediare alla macchie di umidità nel locale vestiario al 1° piano, dovute alla mancata ermeticità della doccia contigua. La domanda è stata ridotta a fr. 1'500.- in sede di conclusioni.\nLe macchie di umidità sono state constatate dal perito il quale le riconduce a un difetto di impermeabilità del rivestimento del pavimento e delle pareti della doccia, dove una fuga non è stata sigillata correttamente. La perizia rileva che non v'è responsabilità del progettista né della direzione lavori (perizia pag. 91, n°52). La domanda è respinta.\nLa pretesa degli attori risulta quindi giustificata per fr. 44'901.- (5.2 b fr. 8'000.-, 5.2 c fr. 12'000.-, 5.2 g fr. 9’501.-, 5.2 h fr. 9'400.-, 5.2 l fr. 6'000.-).\n6. Gli attori chiedono fr. 100.- a titolo di risarcimento del torto morale, adducendo di essere stati gravemente danneggiati nella loro immagine dall'emissione di precetti esecutivi spiccati nei loro confronti da vari artigiani e dal convenuto. La pretesa, contestata, è respinta, ritenuto che il solo fatto di ricevere dei precetti esecutivi non può essere considerato gravemente lesivo dell'immagine come sostengono apoditticamente gli attori, che neppure spiegano in cosa il danno consista.\n7. Con la domanda riconvenzionale l'arch. CV 2 ha chiesto la condanna della parte attrice al pagamento dell'importo di fr. 582'889.- oltre interessi al 5% dall'8 agosto 2002. Egli rileva di aver emesso una nota d'onorario per le proprie prestazioni di fr. 837'764.85, a fronte dei quali sono stati versati acconti per complessivi fr. 318'170.30. Da qui un residuo di fr. 519'594.55, al quale è da aggiungere l'importo di fr. 63'294.45 quale residuo della nota dell'ingegnere - da lui anticipata - ritenuto che a fronte di una fattura di fr. 118'794.- i convenuti riconvenzionali hanno versato fr. 55'500.- di acconti.\nI convenuti riconvenzionali hanno chiesto la reiezione della domanda, contestando la nota d'onorario di cui trattasi in considerazione dei danni loro causati da una negligente conduzione del mandato da parte dell'architetto. A fronte di un credito che venisse accertato a favore dell'architetto, sollevano l'eccezione di compensazione con il danno da esso cagionato.\nPer quanto concerne il calcolo dell'onorario, il perito, ritenuto un costo determinante di fr. 5'793'195.-, ha considerato corretto il calcolo dell'attore riconvenzionale e l'onorario totale di fr. 837'764.85 (perizia 30 ottobre 2007 dell' arch. PE 1, pag. 6, 9). La congruità dell’onorario esposto dall’attore riconvenzionale appare quindi provata. In merito alla domanda di azzeramento dell'onorario a dipendenza dell'esistenza di difetti dovuti a errori di progettazione e/o direzione lavori, si rileva che le relative spese sono già poste a carico del progettista nella misura in cui rientrano nella sua responsabilità e di conseguenza non si giustifica una riduzione dell'onorario. Vero è che la riduzione della mercede dell'appaltatore in applicazione dell'art. 368 cpv. 2 CO può di principio essere cumulata con il risarcimento del danno. Nel caso concreto, in applicazione del principio dell'equivalenza, la riduzione della mercede non appare tuttavia giustificata, considerato che a seguito del risarcimento del danno di fatto i committenti vengono posti nella situazione in cui si troverebbero qualora l'architetto avesse correttamente svolto il proprio compito."}