{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-26_2010-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107081&nX40_KEY=4921822&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce619429f6c5c656b25292eebc7ca9bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:54:33", "Checksum": "48bc657ed78b39816399abf3bd3f9554", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26\nRegesto:\nContratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori\n\n\nIl perito ha rilevato la presenza di fessure nelle lastre di pietra naturale sui lati lunghi della piscina, dovuti alla mancanza di sufficienti giunti di dilatazione. Quale rimedio ha indicato la sostituzione delle lastre danneggiate e la formazione di un giunto ogni 1.50 m. Il costo per tali lavori è stato indicato in fr. 17'600.-. Per quanto concerne le conseguenze della sostituzione delle lastre danneggiate, l'intervento non comporta un minor valore dell'opera, salvo nel caso in cui non sia possibile reperire delle lastre con caratteristiche simili di colore e venatura, cosa alla quale il perito ritiene si possa comunque rimediare con un'adeguata scelta dei materiali presso il fornitore (perizia, pag. 63-65). Per quanto concerne la responsabilità per l'insufficienza dei giunti di dilatazione, il perito ha ritenuto che la stessa sia comunque limitata e potrebbe essere considerata solo se fosse dimostrato che il progettista o la direzione lavori non avessero o avessero male informato il committente riguardo ai rischi di un'esecuzione senza giunti (perizia pag. 91 n° 48 e n° 49). Il convenuto ha sostenuto che è stato l'attore medesimo a non volere giunti, per ragioni estetiche, affermazione questa rimasta incontestata. Né l'attore ha mai sostenuto - se non tardivamente in sede di conclusioni - di non essere stato informato circa i problemi derivanti dall'esecuzione del pavimento senza giunti. Abbondanzialmente va rilevato che il teste TE 22 ha riferito che l'attore non voleva giunti di dilatazione nel pavimento ma fu poi convinto ad accettare almeno i giunti sui quattro angoli della piscina (verbale 15 marzo 2006). Seppure queste circostanze gli sono state riferite da terzi - e meglio dal collaboratore Lozzi, nel frattempo deceduto - esse s’inseriscono in modo coerente nella fattispecie accertata. Le conseguenze di questa scelta devono quindi essere sopportate dal committente. La pretesa è respinta.\nl. Fr. 10'000.- per la riparazione delle fessure del rivestimento in cotto dei portici e delle terrazze al piano terreno, dovute alla mancanza di giunti di dilatazione. La domanda è stata ridotta a fr. 6'100.- in sede di conclusioni.\nIl convenuto contesta l'esistenza delle fessure, minimizzandone comunque la gravità.\nL'esistenza di fessure nel pavimento in cotto è stata accertata dal perito, il quale ha indicato che le stesse sono la conseguenza della mancanza di sufficienti giunti di dilatazione. Quale rimedio ha proposto la sostituzione delle piastrelle danneggiate e la formazione di giunti elastici, con un costo totale di fr. 6'100.-.\nIl perito ha rilevato che un’eventuale responsabilità per l'insufficienza dei giunti di dilatazione appare limitata e potrebbe essere considerata solo se fosse dimostrato che il progettista o la direzione lavori non avessero o avessero male informato il committente riguardo ai rischi di un'esecuzione senza giunti (perizia pag. 91 n° 50). Diversamente da quanto accaduto in merito al pavimento della piscina, il convenuto neppure ha sostenuto che l'esecuzione senza giunti è stata una scelta del committente, il quale di conseguenza neppure aveva motivo di sostenere che non era stato informato delle conseguenze. L'esistenza di una responsabilità del progettista va quindi ammessa, così come la richiesta di risarcimento di fr. 6'000.-.\nm. Fr. 30'000.- per rimediare al cedimento del pavimento della terrazza in prossimità della biblioteca. La domanda è stata ridotta a fr. 5'000.- in sede di conclusioni. Il convenuto contesta il difetto e sostiene che neppure gli è imputabile, rientrando nella responsabilità dell'ingegnere. Inoltre l'impresa TE 10, esecutrice dei lavori, era disposta a porvi rimedio.\nIl perito ha constatato il cedimento di cui trattasi, dovuto a un - prevedibile - assestamento del terreno, combinato con un insufficiente ancoraggio della mensola di supporto in calcestruzzo alla struttura interrata della casa. Il costo della riparazione è stato valutato in fr. 5'000.-. A mente del perito la responsabilità è da attribuire all'impresa di costruzioni, la quale avrebbe dovuto chiedere l'intervento dell'ingegnere tramite la direzione lavori. Non facendolo essa si è assunta la responsabilità del danno (perizia pag. 67 seg.; complemento di perizia, pag. 16). Risulta inoltre che l'impresa si era assunta la responsabilità ed era disposta a riparare il difetto in garanzia (teste TE 8, verbale 13 luglio 2005, pag. 7, TE 9, verbale 13 luglio 2005 pag. 10). Non risultando una responsabilità del progettista né della direzione lavori (perizia pag. 91, no 51) la domanda è respinta.\nn. Fr. 60'000.- per porre rimedio alla carente aerazione dei locali sotterranei, all'origine della formazione di eccessiva umidità e muffe. La domanda è stata aumentata a fr. 67'909.15 in sede di conclusioni. Il convenuto contesta una propria responsabilità, ma anche l'esistenza di difetti, rilevando che la situazione è da ricondurre al tasso di umidità di una costruzione nuova, che va quindi diminuendo con il passare del tempo. Per quanto concerne il locale fitness, l'eccessiva umidità sarebbe dovuta alla mancata apertura delle finestre, che garantirebbe una sufficiente aerazione eliminando così il fenomeno. Egli avrebbe comunque proposto, quale soluzione alternativa, l'installazione di un impianto di climatizzazione, soluzione rifiutata dagli attori perché troppo costosa.\nIn relazione all'aerazione dei locali sauna, bagno turco e doccia non vi è stata alcuna lacuna nella progettazione e nella direzione lavori (perizia pag. 69 seg., pag. 91, n° 53). La questione non necessita quindi di essere approfondita."}