{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-26_2010-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107081&nX40_KEY=4921822&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce619429f6c5c656b25292eebc7ca9bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:54:33", "Checksum": "48bc657ed78b39816399abf3bd3f9554", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26\nRegesto:\nContratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori\n\n\n- Il perito ha pure constatato macchie in alcune zone perimetrali della costruzione a livello del terreno. Anche qui ha ritenuto che il fenomeno sia originato dall'acqua spruzzata alla base dei muri dall'impianto di irrigazione le cui bocchette sono troppo vicine alle facciate e regolate in modo da proiettarvi un’importante quantità d'acqua. Quale rimedio propone una modifica dell'impianto di irrigazione, il cui costo varia da fr. 1'000.- se è sufficiente regolare/sostituire le bocchette, a fr. 5'000.- se occorre spostare il tracciato della tubazione (perizia pag. 57/58). Egli non è però stato in grado di attribuire una responsabilità al convenuto, non risultando chi abbia curato l'esecuzione del tracciato dell'impianto di irrigazione e la scelta delle bocchette e la loro orientazione (perizia pag. 90 n° 44, 45).\nGioverà qui rilevare in proposito che l'impianto di irrigazione era originariamente di competenza dello studio d'ingegneria H__________ & __________ (doc. 42 no 41, lettere 17 febbraio 1998 e 28 ottobre 1998; verbale di cantiere no 21 del 30 marzo 1999), ma è in seguito stato allestito dall'impresa TE 14, che ha pure progettato la sistemazione esterna (doc. 42, no 8, verbale di cantiere no 11 del 6 luglio 1999 e progetto sistemazione esterna 20 aprile 1999 nella parte \"B__________\", teste TE 14, verbale 15 marzo 2006, pag. 2) poi rivisto su indicazioni del committente (verbale di cantiere 28 settembre 1999). Nella misura in cui l'umidità della facciata è originata dall'impianto di irrigazione, non è dimostrata la responsabilità del convenuto e la pretesa è respinta. Ritenuta invece la responsabilità per l'errata progettazione in relazione al doccione e alla lampada, la pretesa è accolta limitatamente a fr. 5'000.- (sostituzione del doccione con un pluviale fr. 2'000.-, eliminazione del gocciolamento della lampada fr. 500.-, rappezzi e ritocchi dell'intonaco fr. 2'500.-.\n- Il perito ha constatato l'esistenza di fessure, macchie di umidità e segni di deterioramento nelle pareti esterne e in quelle interne dei balconi. Vi sono delle fessure di movimento, dovute al ritiro naturale del calcestruzzo, a movimenti differenziati tra calcestruzzo armato e cotto, a sollecitazioni diverse tra parti piene e vuote, a eccessive sollecitazioni della muratura e dilatazioni differenziate di diversi tipi di materiale. La causa delle fessure più visibili è dovuta all'insufficienza dei giunti di dilatazione riconducibile al fatto che alle ragioni tecniche sono state anteposte scelte di natura estetica (perizia pag. 59). La maggior parte delle fessure capillari rientrano comunque nelle tolleranze ammesse dalle norme vigenti nel settore. Per il ripristino generale dei difetti dell'intonaco del corpo balconi e portico il perito indica una spesa di fr. 12'000.-, a cui è da aggiungere un minor valore dell'opera pari a fr. 18'000.- (perizia pag. 60). Il perito non ha però constatato alcuna responsabilità del progettista o della direzione lavori (complemento di perizia pag. 9-15). La pretesa va quindi respinta.\n- Per quanto concerne le fessure dell'intonaco in prossimità dei davanzali e dei parapetti al primo piano della costruzione, il perito ha individuato una responsabilità della direzione lavori per aver fatto eseguire l'intonaco di fondo prima della posa delle copertine e dei davanzali. Di transenna si osserva che il progettista era stato reso attento da chi doveva eseguire l'intonaco che i davanzali dovevano essere posati prima dell'esecuzione dell'intonaco (doc. AY). L'assenza di tagli sotto i davanzali costituisce invece un difetto di esecuzione (perizia pag. 91 n° 47). Quale rimedio ha proposto la sigillatura delle crepe previa formazione di un taglio sotto il davanzale. Il costo è stato stimato in fr. 4'400.- (perizia pag. 61). Essendo accertata la responsabilità del convenuto, quest'importo va riconosciuto.\ni. Fr. 47'900.- per i difetti del rivestimento attorno alla piscina, che presenta fessure dovute alla mancanza di giunti di dilatazione. La domanda è stata ridotta a fr. 17'600.- in sede di conclusioni.\nIl convenuto contesta una propria responsabilità, rilevando che i giunti di dilatazione sono stati eseguiti, ma è stato proprio l'attore a non averne voluti altri per questioni estetiche."}