{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-26_2010-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107081&nX40_KEY=4921822&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce619429f6c5c656b25292eebc7ca9bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:54:33", "Checksum": "48bc657ed78b39816399abf3bd3f9554", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26\nRegesto:\nContratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori\n\n\nIl perito ha ritenuto che la fuoriuscita di acqua dai muri in sasso posti ai lati della fontana è originata dall'interruzione del retrostante muro di sostegno in calcestruzzo in corrispondenza della fontana e delle nicchie laterali (perizia pag. 40), ciò che costituisce vizio di progettazione (perizia pag. 89 n° 34). Per quanto concerne i possibili rimedi, egli ha altresì ritenuto che l'esecuzione - o il potenziamento - dei drenaggi dietro il muro causerebbe costi sproporzionati, proponendo di ovviare al difetto con la posa di uno strato di resina trasparente su parte dei muri e di griglie di raccolta dell'acqua sul fondo delle nicchie medesime, da collegare alla griglia di raccolta sita al centro del piazzale. Il costo di tali interventi è indicato in fr. 8'000.- (perizia pag. 41-43). Trattandosi di vizio di progettazione, è data la responsabilità del convenuto. L'importo di fr. 8'000.- è ammesso.\nc. Fr. 50'000.- per la difettosità dei muri in pietra naturale che presentano macchie di salnitro dovute all'uso di malta inadatta per le fughe. La domanda è stata ridotta a fr. 31'000.- in sede di conclusioni. Il convenuto ha contestato che il fenomeno costituisca difetto, ritenuto che, comunque, con il passare del tempo esso andrà scomparendo. Egli rileva poi di aver proposto già in fase esecutiva la posa di una copertina in pietra sul muro, soluzione questa atta a evitare il fenomeno, proposta che però era stata rifiutata dal committente. Inoltre, la responsabilità non sarebbe dell'architetto, la scelta della malta essendo di competenza dell'artigiano (perizia pag. 41 segg.).\nIl perito ha ritenuto che per quanto riguarda i muri a monte della casa, vi è un vizio di progettazione - di cui già si è detto al precedente considerando 5.2 b - rispettivamente una lacuna nella direzione lavori, che avrebbe dovuto accertarsi che i giunti fossero eseguiti con malta bonificata (perizia pag. 90 n° 36). Il costo per la pulizia e il risanamento delle fughe del muro ai lati della fontana è stato quantificato in fr. 3'000.-. Per quanto riguarda le nicchie laterali, non essendo ipotizzabile, per una questione di costi, l'eliminazione delle infiltrazioni, oltre all'importo di fr. 3'000.- per la pulizia iniziale e il risanamento delle fughe, è stata ritenuta necessaria una pulizia ogni 2 anni per 10 anni, del costo complessivo di fr. 6'000.-. L'importo di fr. 12'000.- è quindi ammesso.\nPer quanto concerne invece il muro esterno della piscina, il perito ha ritenuto che il modo più idoneo per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana all'origine delle colate consiste nell'esecuzione di una copertina in pietra naturale con giunti debitamente sigillati e con una guaina impermeabilizzante, rilevando che tale intervento costituisce comunque una miglioria (perizia pag. 45). Il perito ha però anche rilevato che non v'è errore di progettazione, perché il progetto prevedeva l'esecuzione di una copertina (perizia pag. 47 e pag. 90 n° 36). Poiché la mancata posa delle copertine è stata una scelta degli attori, che non le hanno volute (teste __________, verbale 13 luglio 2005, pag. 5), essi devono pure assumersi le conseguenze di questa loro decisione. Le pretese risarcitorie relative ai muri esterni della piscina, compresa quella per la pulizia degli infissi, sono pertanto respinte.\nd. Fr. 20'000.- per rimediare alle macchie formatesi sulla banda del sole in inox, posata in modo difettoso in corrispondenza degli angoli. La domanda è stata ridotta a fr. 1'000.- in sede di conclusioni. Il convenuto si oppone rilevando che, semmai, si tratterebbe di un difetto riconducibile all'artigiano.\nIl perito ha rilevato che l'esecuzione della banda del sole non è difettosa e che la causa più probabile delle macchie è da ricondurre ai lavori di messa in opera del materiale (perizia pag. 49). Non risultando una responsabilità dell'architetto né della direzione lavori (perizia pag. 90) la domanda di risarcimento è da respingere.\ne. Fr. 10'000.- perché la strada di accesso, il parcheggio esterno e il giardino sono stati costruiti su un fondo di proprietà di terzi, ciò che ha costretto gli attori ad acquistare dai proprietari vicini una striscia di terreno. La domanda è stata aumentata a fr. 15'000.- in sede di conclusioni.\nIl convenuto si oppone alla pretesa, rilevando che è stato l'attore medesimo a definire il tracciato della strada e l'ubicazione dei posteggi e a chiedere il taglio degli alberi sul terreno altrui, sicché egli non ne è responsabile.\nDalla testimonianza di TE 16 risulta che gli attori sapevano che il tracciato della strada invadeva un altro fondo, tanto che il suo legale aveva precedentemente preso contatto con il proprietario per la cessione del terreno (teste TE 16, verbale 16 novembre 2005, pag. 4). Avendo proceduto conoscendo la situazione, essi non possono quindi imputare ora un errore al progettista, ciò a prescindere dal fatto che il danno, contestato, non è neppure dimostrato.\nf. Fr. 2'500.- pari alla franchigia rimasta a carico degli attori nell'ambito dell'intervento dell'assicurazione che aveva preso a carico il danno derivante dal crollo del soffitto della camera padronale. Il convenuto contesta una propria responsabilità in merito, rilevando che il crollo del soffitto è conseguenza di un errore dello specialista, che ha ordinato la posa di materiali non adatti."}