{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-26_2010-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107081&nX40_KEY=4921822&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce619429f6c5c656b25292eebc7ca9bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:54:33", "Checksum": "48bc657ed78b39816399abf3bd3f9554", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26\nRegesto:\nContratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori\n\n\nDi principio le parti sono libere di fissare un termine per la consegna (art. 108 n. 3 CO), oppure di convenire un termine di scadenza entro il quale la consegna diventa esigibile. Se il termine per la consegna non è stato fissato convenzionalmente, il contratto contiene una lacuna che deve essere colmata in funzione della natura dell’affare. Occorrerà fondarsi sulla volontà ipotetica delle parti, ossia occorre dare modo ad un appaltatore diligente e competente di iniziare per tempo i lavori facendo capo alle risorse umane e ai materiali usuali, nonché di continuarli normalmente (sentenza TF 1 aprile 2004 4C.347/2003 consid. 4.1.1; DTF 113 II 513 consid. 4b; Gauch, op. cit., N. 649; Bühler, Zürcher Kommentar, N. 5 ad art. 366). Nel caso in esame il contratto per le prestazioni degli architetti (doc. B) indicava quale data per la consegna dell'opera il 30 giugno 1999. In un successivo documento elaborato dal convenuto, è stato indicato il termine dei lavori per la prima settimana di novembre 1999 (doc. F, verbale di cantiere n. 28 del 20 luglio 1999; perizia pag. 35). La prima data di consegna dell'opera era però connessa al progetto originario e quindi, tenuto conto delle importanti modifiche intervenute successivamente, non entra più in considerazione. A prescindere da quanto precede, neppure risulta che le parti avessero stabilito in modo vincolante un preciso termine di consegna. Il programma dei lavori non ha infatti questa valenza e neppure l'aggiornamento del programma, allestito dal convenuto come previsto dall'art. 4.4.4 della norma SIA 102, ha necessariamente tale carattere (perizia 30 ottobre 2007, pag. 35 n° 31.1). Certo, dai verbali di cantiere e dalla corrispondenza con i vari artigiani risulta che il convenuto ha spesso fatto riferimento alla scadenza di novembre 1999 per l'ultimazione dei lavori, ma trattasi di circostanza insufficiente per ritenere l'esistenza di una scadenza precisa per la consegna dell'opera, considerato altresì che non risulta che vi sia stata una messa in mora da parte dei committenti. In siffatta situazione non è dimostrato che la consegna dell'opera nel corso del mese di marzo 2000 costituisca una violazione contrattuale.\n5. Con la petizione gli attori hanno chiesto il pagamento della somma di fr. 704'230.50 per difetti dovuti a errata progettazione o carente direzione lavori. Con le conclusioni di causa l'importo è stato ridotto a fr. 225'710.15, alcune posizioni essendo state abbandonate, altre ridotte, altre ancora aumentate. Gli attori hanno rinunciato totalmente ai seguenti importi, che non saranno quindi più oggetto di esame:\n- fr. 6'000.- per la porta d'accesso di servizio che non chiude perfettamente perché deformata;\n- fr. 4'856.45 per rimediare all'eccessiva rumorosità dell'impianto di condizionamento della cantina dei vini;\n- fr. 5'000.- per la rumorosità dell'impianto di irrigazione;\n- fr. 8'000.- per l'inadeguatezza della fontana, difettosa in quanto di dimensioni inadeguate con la conseguenza che non riesce a raccogliere tutta l'acqua, che bagna il piazzale principale;\n- fr. 20'000.- per rimediare all'errato posizionamento dell'illuminazione della sala da pranzo;\n- fr. 5'000.- per rimediare all'errato posizionamento dell'impianto di irrigazione;\n- fr. 19'157.30 per costi supplementari dei controlli di qualità.\n5.1 Per quanto concerne la responsabilità dell'architetto per la direzione dei lavori, si rileva che esso non è tenuto a controllare e verificare ogni singola prestazione dell’impresa. Lavori semplici non necessitano di sorveglianza. Quando sono eseguiti lavori importanti egli deve invece prestarvi particolare attenzione, sorvegliando le fasi più importanti dell’opera e, dopo la loro esecuzione, sincerarsi che gli stessi sono stati eseguiti correttamente (II CCA 3 agosto 2005 inc. n. 12.2004.95; Schumacher, op. cit., n. 506). Parimenti, da tempo dottrina e giurisprudenza hanno ammesso una responsabilità solidale imperfetta dell’impresario costruttore e dell’architetto nei confronti del proprietario dell’opera (DTF 93 II 321 consid. 2; 114 III 342 consid. 2b; II CCA 15 aprile 2003 inc. 12.2002.106; Schumacher, op. cit. n. 684; Gauch; Der Werkvertrag, n. 2741 segg.), a condizione che sussista un rapporto di causalità adeguato fra il comportamento dell’architetto e il pregiudizio (DTF 127 III 257 consid. 5a; 133 III 22 consid. 5.3.2).\n5.2 Ciò premesso, sono qui di seguito da verificare le singole posizioni di danno:\na. Fr. 2'000.- per la porta della cantina dei vini, che l'attore considera inadeguata alle esigenze del locale.\nIl convenuto contesta l'importo, rilevando che non v'è difetto e che comunque, nell'ambito della transazione con l'artigiano la questione neppure è stata sollevata.\nIl perito ha rilevato che non v'è stato alcun errore di progettazione né lacuna nella direzione lavori (perizia pag. 83, 89). La pretesa non è ammessa.\nb. Fr. 30'000.- per l'esecuzione difettosa del muro di sostegno in prossimità della fontana, dalla quale fuoriesce acqua. La domanda è stata ridotta a fr. 8'000.- in sede di conclusioni. Il convenuto contesta una propria responsabilità, rilevando che è stato eseguito un drenaggio con un'impermeabilizzazione chimica."}