{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-26_2010-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107081&nX40_KEY=4921822&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce619429f6c5c656b25292eebc7ca9bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:54:33", "Checksum": "48bc657ed78b39816399abf3bd3f9554", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26\nRegesto:\nContratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori\n\n\n2.5 Comunque sia, indipendentemente dall'importo di cui il preventivo è stato superato e da un'eventuale responsabilità dell'architetto per mancata informazione dei clienti, la pretesa degli attori dev'essere respinta perché non è dimostrato il danno. Già si è detto (consid 2.1) che il danno alla fiducia (“Vertrauensschaden”) è pari alla differenza tra il valore oggettivo della costruzione e l'utilità soggettiva di questa per il committente. Nel caso concreto il valore oggettivo della costruzione è stato valutato dal perito in fr. 8'560'760.-, pari al valore di produzione dell'immobile (comprensivo del costo dell'arredamento di fr. 907'837.-), dedotti fr. 187'300.- per danni e difetti (perizia 30 ottobre 2007, pag. 81). Per quel che ne è dell’utilità soggettiva della costruzione, non risulta che essa sia in qualche modo inferiore al valore oggettivo della costruzione, circostanza questa neppure mai addotta dagli attori.\nDi transenna si osserva che i maggiori costi sono dovuti in misura preponderante a modifiche e aggiunte volute dagli stessi committenti, tanto che essi rimproverano all'architetto di averli assecondati in ogni loro scelte, ma senza mai avvisarli delle conseguenze dei costi di queste loro scelte. Neppure risulta, non essendovi alcuna indicazione circa la situazione economica degli attori, che il costo complessivo della costruzione li abbia in qualche modo messi in difficoltà finanziarie. Di conseguenza, non risultando una differenza tra valore oggettivo della costruzione e utilità soggettiva dei committenti, neppure vi è un danno. La relativa pretesa è quindi respinta. Si può quindi pure prescindere dall'esaminare la proponibilità di fatti nuovi relativi all'eventuale rinuncia a determinate prestazioni e a modifiche dell'opera per ridurre i costi - senza peraltro fornire precisazioni in merito - sollevati per la prima volta in sede di conclusioni in violazione dell'art. 78 CPC.\n3. Oltre al danno per il sorpasso del preventivo, gli attori chiedono anche il risarcimento delle spese supplementari generate dal sorpasso medesimo, spese che vanno esaminate singolarmente qui appresso.\n3.1 Gli attori espongono quale danno la somma di fr. 115'438.20 relativa a spese legali generate da 6 procedure avviate nei confronti degli attori da vari imprenditori, i quali hanno rivendicato il pagamento di opere supplementari.\nLa pretesa, contestata dal convenuto, non è stata dimostrata. Nulla è infatti dato a sapere in merito alle procedure giudiziarie di cui trattasi. In particolare non risulta l'esistenza di un nesso di causa tra le procedure in oggetto – di cui peraltro nulla si conosce - e l'agire dell'architetto. Il solo fatto che il committente sta in causa con alcuni artigiani perché asseritamente la fattura da essi emessa è superiore al preventivo non è evidentemente sufficiente per dedurne una responsabilità dell’architetto. La pretesa dev’essere respinta.\n3.2 Gli attori chiedono la rifusione di fr. 53'199.30 quali onorari pagati per le perizie allestite dagli architetti __________ C__________ (fr. 28'199.30) e TE 3 (fr. 25'000.-).\nI committenti sono ovviamente liberi di far eseguire gli accertamenti che ritengono opportuni da periti di loro fiducia. Per poterne chiedere la rifusione è però ancora necessario che le perizie siano di qualche utilità nell’ambito del contenzioso che ne segue, ciò che in concreto non è però il caso: non per la valutazione del valore della costruzione, risultata inutilizzabile, e non per l'accertamento dei difetti, lavoro che è stato comunque oggetto della perizia dell'ing. TE 2, rispettivamente della perizia giudiziaria. La pretesa è quindi respinta.\n3.3 Parte attrice chiede il risarcimento della somma di fr. 446'690.- quali costi del mutuo supplementare da essa acceso per far fronte ai maggiori costi della costruzione. Rilevato che non v'è stato danno per l'attrice, la domanda di risarcimento appare infondata.\n4. Gli attori chiedono la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 48'600.- per ritardata consegna dell'opera. Essi affermano che la consegna dell'abitazione era stata prevista per il 31 maggio 1999 ma è avvenuta solo il 1° marzo 2000. Il ritardo essendo dovuto a negligenza del convenuto, questi sarebbe tenuto a rifondere il costo della locazione della villa di __________ per 9 mesi. Con le conclusioni l'importo è stato ridotto a fr. 21'600.-."}