{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-26_2010-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107081&nX40_KEY=4921822&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce619429f6c5c656b25292eebc7ca9bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:54:33", "Checksum": "48bc657ed78b39816399abf3bd3f9554", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26\nRegesto:\nContratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori\n\n\n2.3 Considerato, come già detto sopra, che l'architetto non può essere tenuto responsabile per il superamento del preventivo qualora questo sia stato causato da richieste supplementari del committente dopo l'allestimento del preventivo stesso, è avantutto da esaminare quale sia il preventivo determinante da utilizzare quale base di calcolo. È agli atti il preventivo originario, del 31 luglio 1987, che prevedeva un costo di fr. 3'824'000.- (doc. C). Successivamente vi sono stati vari aggiornamenti, a dipendenza delle modifiche del progetto, tra cui quello basato sul progetto aggiornato a ottobre 1998 – quando la costruzione era giunta a tetto - che prevedeva un costo di fr. 5'272'500.- (doc. I). Non vi sono però elementi sufficienti a sostegno della tesi degli attori che quest’importo costituiva il limite massimo di costo vincolante, ma neppure non vi sono sufficienti elementi per dedurne che ciò costituisse un preventivo vincolante. Di conseguenza ci si deve basare sul preventivo del 31 luglio 1987. In applicazione dei principi illustrati ai considerandi precedenti, è da tenere conto, oltre che del preventivo originale di fr. 3'824'000.-, della somma di fr. 3'035’763.- pari al costo totale delle modifiche apportate al progetto (perizia pag. 21). Non risultando particolari accordi tra le parti in merito al grado di precisione del preventivo, in applicazione dei principi elaborati da giurisprudenza e dottrina va riconosciuto un margine di tolleranza del 10 % (DTF 4C.287/1991 del 22 dicembre 1992; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, n. 760) sul primo preventivo. Ne risulta un importo di fr. 7'242'163.- (fr. fr. 3'824'000.- + fr. 3'035’763.- + 10% di fr. 3'824'000.-).\nPer quanto concerne il costo finale dell'opera, lo stesso ammonta incontestatamente a fr. 8'560'760.-. Parte convenuta sostiene che se ne deve dedurre il costo dell'arredo, compresi i mobili e gli arredi fissi, pari a fr. 907'837.- perché il medesimo non era compreso nel preventivo. L'argomento appare fondato: dalla perizia giudiziaria risulta che, in effetti, tale costo non era compreso nel preventivo (perizia 30 ottobre 2007, pag. 30 n° 23, pag. 31 n° 24, 25). Il fatto che, successivamente, le spese per gli arredi sono state inserite negli aggiornamenti dei costi non porta a diversa conclusione, non potendosi ritenere che per questo solo fatto l'architetto debba esserne ritenuto responsabile nell'ambito del superamento del preventivo. Il costo finale determinante dell'opera è quindi di fr. 7'652'923.-.\nDi conseguenza, il sorpasso di preventivo risulta essere di fr. 410'760.- (fr. 7'652'923 - fr. 7'242'163.-). Va qui però ancora tenuto conto che di quest'importo gli attori hanno già ricevuto fr. 120'000.- dall'assicurazione quale risarcimento per il crollo del soffitto raffreddante, che ha dovuto essere rifatto. In effetti, la spesa di rifacimento è compresa nel costo globale, ma è stata neutralizzata dall'intervento dell'assicurazione nella misura di fr. 120'000.-. Il danno massimo per superamento del preventivo ammonta quindi in realtà a fr. 290'760.-.\n2.4 La responsabilità dell'architetto potrebbe invero sussistere anche qualora egli avesse omesso di rendere attenti i committenti delle conseguenze economiche dei loro desideri speciali e delle richieste di modifiche. Dagli atti risulta però che le modifiche e i lavori supplementari erano oggetto di discussione con i clienti, e che, prima di eseguire i lavori, per le stesse venivano richiesti i preventivi agli artigiani (doc. 55, verbali TE 24, TE 6, TE 15, TE 7 e TE 11). Inoltre l'architetto ha regolarmente informato i clienti in merito ai costi delle modifiche, inviando loro prima i preventivi relativi ai vari lavori supplementari e poi i giustificativi per i pagamenti dei medesimi (testi TE 10, verbale 13 luglio 2005, pag. 11, e TE 13, verbale 16 novembre 2005, pag. 2; doc. 55, verbale TE 9). I committenti erano poi stati resi attenti che un aggiornamento completo e dettagliato del preventivo che tenesse conto anche dell'aggiornamento dei prezzi non era possibile (teste TE 8, verbale 13 luglio 2005, pag. 2), cosa di cui peraltro essi non sembrano essersi preoccupati più di tanto, invitando l'architetto a non sommergerli di carta (testi TE 8, verbale 14 luglio 2005, pag. 5, e TE 13, verbale 16 novembre 2005. pag. 2). Non da ultimo è ancora da considerare che AT 1 medesimo firmava gli ordini di bonifico per la banca per il pagamento dei lavori, ordini che riceveva tramite l'arch. CV 1 con la relativa documentazione d'appoggio (teste TE 13, verbale 16 novembre 2005. pag. 2). Considerato che l'evoluzione del conto bancario non poteva sfuggire agli attori, essi avevano a disposizione sufficienti elementi per rendersi conto dell'evolversi della situazione. Il fatto che non ne abbiano asseritamente preso coscienza non può però essere imputato all'architetto, quanto piuttosto al loro - di per sé sicuramente legittimo - desiderio di avere una casa corrispondente ai loro desideri, aspetto che sembra aver prevalso sui costi."}