{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-26_2010-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107081&nX40_KEY=4921822&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce619429f6c5c656b25292eebc7ca9bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:54:33", "Checksum": "48bc657ed78b39816399abf3bd3f9554", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26\nRegesto:\nContratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori\n\n\nCon la duplica e replica riconvenzionale, e così con la duplica riconvenzionale, le parti hanno confermato le rispettive domande.\nE. Con le conclusioni 23 settembre 2009 la parte attrice ha ridotto le proprie pretese a fr. 3'558'128.- oltre interessi, postulando la reiezione della domanda riconvenzionale.\nCon le conclusioni 17 agosto 2009 il convenuto ha confermato sia le proprie domande di risposta, sia la domanda riconvenzionale.\nLe parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale.\nConsiderato\nin diritto: 1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, giacché l’esito risulta differente a dipendenza delle prestazioni affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualification und SIA-Ordnung 102 in: Das Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995, n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., n. 49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5a ed., Berna 1999, p. 261). Altre, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4a ed., n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto contratto globale (“Gesamtvertrag”), configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell, op. cit., p. 261; Weber, Basler Kommentar, 4a ed. n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 363 CO). La dottrina più recente, per motivi di praticabilità e in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritiene invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità, in ordine alla responsabilità dell’architetto, le norme relative al mandato (DTF 119 II 149, 122 III 61, 127 III 545 consid. 2a; NRCP 2003 pag. 416; RTiD I-2006 n. 62c consid. 7; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualification und SIA-Ordnung 102, n. 42 e Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, n. 397 in: Das Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995; Chaix, Commentaire Romand, n. 29 all’art. 363 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 4848).\n1.1 A norma dell’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, ciò per il rinvio all’art. 321e cpv. 2 CO. Questo disposto riprende i principi enunciati all’art. 97 CO e per i quali il mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare cumulativamente la violazione del mandato, l’esistenza di un pregiudizio, nonché la presenza di un nesso di causalità adeguato fra la violazione del contratto e il danno. Compete per contro al mandatario discolparsi, provando di aver agito diligentemente (Schumacher, op. cit., ni 419 segg.; Werro, Commentaire Romand n. 37 all’art. 398; Weber, op. cit., n. 30 all’art. 398; Tercier, op. cit., n. 4862 e 4724 segg.).\n2. Le regole del mandato trovano applicazione anche per quanto concerne in particolare la responsabilità dell'architetto per il superamento dei costi di costruzione (DTF cit.; Zindel/ Pulver, op. cit., n. 18 ad art. 363 CO; Schumacher, op. cit., n. 743) ritenuto che egli deve allestire con diligenza il preventivo e verificare costantemente se l'evoluzione dei costi rimane all'interno del medesimo. Presupposti sostanziali per la responsabilità dell'architetto - la cui esistenza è da dimostrare dal mandante - sono, oltre al superamento di un preventivo nelle sue diverse forme (anche quindi in quella del superamento di un limite massimo dei costi: cfr. Schumacher, op. cit., n. 737) che può costituire inadempimento del contratto da parte dell'architetto, un pregiudizio per il mandante definito come danno alla fiducia (“Vertrauensschaden”), ossia dipendente dall'affidabilità attribuibile dal mandante all'informazione sui costi della costruzione fornitagli dall'architetto (DTF 122 III 64; Gauch/Tercier, op. cit., n. 766; Schumacher, op. cit., ni 764 e 765), rispettivamente l'esistenza di un nesso di causalità adeguato fra il danno e la cattiva esecuzione del mandato. Responsabilità che è data tanto in base alle norme di legge (art. 398 cpv. 2 CO), quanto - qualora il contratto vi faccia riferimento esplicito - in virtù della norma SIA 102, art. 1.6 (Hess, Der Architekten- und Ingenieurvertrag, Zurigo, 1986, pag. 92). L'architetto non può però essere tenuto responsabile per il superamento del preventivo qualora questo sia stato causato da richieste supplementari del committente dopo l'allestimento del preventivo stesso. In siffatta situazione una sua responsabilità può però essere data qualora egli abbia violato il suo obbligo di informazione nei confronti del cliente in merito alle conseguenze delle scelte da questi operate."}