{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-09-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-26_2010-09-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107081&nX40_KEY=4921822&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce619429f6c5c656b25292eebc7ca9bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:54:33", "Checksum": "48bc657ed78b39816399abf3bd3f9554", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2010 10.2002.26\nRegesto:\nContratto d'architetto - responsabilità per superamento dei costi - responsabilità per ritardi - responsabilità per carente direzione lavori\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |\n|\nsegretario: |\nBettelini |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 20 settembre 2002 da\n|\n|\nAT 1 AT 2\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1\n|\n||\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ncon cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 4'138'100.20 - ridotta in sede di conclusioni a fr. 3'558'128.- oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2000;\ndomande alle quali il convenuto si è opposto, chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento di fr. 582'889.- oltre interessi al 5% dall'8 agosto 2002, nonché il rigetto dell'opposizione interposta ai PE __________ e __________ dell'UE di __________;\nesperita l'istruttoria;\npreso atto delle conclusioni delle parti;\nletti ed esaminati i documenti prodotti;\nritenuto\nin fatto:\nA. AT 2 e AT 1 hanno acquistato, nel corso del mese di novembre del 1997, la particella no __________ RFD di __________, di 4'250 mq, al prezzo di fr. 3'100'000.-. In precedenza, il 24 ottobre 1997 essi già avevano affidato all'arch. CV 1 l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di una villa da edificare sul fondo in questione. Il preventivo iniziale, basato su un volume di costruzione di mc 3'733 e una superficie di 886 mq, indicava un costo di costruzione di 3'824'000.-. A seguito di successive modifiche e ampliamenti, la superficie è aumentata a mq 1'262 e il volume a mc 5’237, con un costo finale di fr. 8'569'592.40.\nB. Con petizione 20 settembre 2002 AT 2 e AT 1 hanno chiesto la condanna dell'arch. CV 2 al pagamento della somma di fr. 4'138'100.20 oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2000. Gli attori sostengono che il superamento del preventivo è riconducibile in gran parte a negligenza dell'architetto, al quale rimproverano una carente esecuzione dell'incarico affidatogli. Preso atto dell'aumento dei costi, essi avevano chiesto un preventivo di spesa aggiornato, e il convenuto aveva assicurato loro che il costo totale finale sarebbe stato di fr. 5'272'500.-, importo sul quale essi avevano fatto affidamento. In realtà, l'aumento dei costi era continuato fino a raggiungere l'importo di fr. 8'569'592.40. Le cause di quest'aumento essendo imputabili al progettista, responsabile altresì di numerosi difetti riscontrati nella costruzione e dei vari costi generati da questa situazione, gli attori chiedono che il convenuto sia tenuto a risarcire il danno, che risulta così composto:\n- fr. 2'769'842.40 per il sorpasso del preventivo\n- fr. 115'438.- per le spese legali\n- fr. 53'199.30 per gli onorari dei periti\n- fr. 446'690.- per gli interessi su un ulteriore mutuo\n- fr. 48'600.- per il ritardo nella consegna dell'opera\n- fr. 19'157.30 costi supplementari dei controlli di qualità\n- fr. 704'230.50 per difetti da errata progettazione e negligente direzione dei lavori\n- fr. 100.- per il danno morale\nC. Con risposta 25 novembre 2002, l’arch. CV 1 ha chiesto la reiezione della petizione e postulato, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento dell'importo di fr. 582'889.- oltre accessori. Egli contesta una propria responsabilità in relazione all'aumento dei costi, che è in realtà la conseguenza di continue modifiche e nuovi desideri dei committenti, all'origine di un massiccio aumento della quantità edificata, passata da iniziali 2'850 mc a mc 5’237. Rileva poi che vi sono stati innumerevoli lavori supplementari, commissionati direttamente dagli attori e di cui egli non può essere considerato responsabile. Egli contesta che sia stato fissato un costo massimo per la costruzione, negando di aver dato assicurazioni in tal senso e rilevando che gli attori non si sono invero mai preoccupati dei costi - della cui evoluzione erano comunque al corrente - chiedendo anzi in continuazione l'esecuzione di nuovi e lussuosi lavori. Pure contestato è il costo finale dell’opera indicato dagli attori, ai quali egli rimprovera di aver tenuto conto anche dell'importo di fr. 907'837.- per spese d'arredamento, che non erano però comprese nel preventivo della costruzione e quindi neppure possono essere considerate nel calcolo del maggior costo. Inoltre, postula che dalla somma finale sia dedotto l'importo di fr. 120'000.- versato a controparte dall'assicurazione a titolo di risarcimento dei danni dovuti al crollo del soffitto della camera padronale, importo questo da dedurre dai costi perché non pagato dal committente. Il convenuto contesta poi singolarmente le varie poste di danno fatte valere da controparte. Per quanto concerne invece i difetti, il convenuto ne contesta l’esistenza, rilevando che le carenze lamentate non sono imputabili al suo operato e non ne può essere ritenuto responsabile.\nIn via riconvenzionale, ritenuto che il rapporto contrattuale in essere tra le parti è retto dalle norme regolanti il contratto di mandato, l'arch. CV 1 chiede la condanna degli attori al pagamento del saldo della propria nota d'onorario, ancora scoperta in ragione di fr. 582'889.-, nonché il rigetto delle opposizioni interposte dagli escussi ai PE ni __________ e __________ dell'UE di __________.\nD. Con la replica e risposta riconvenzionale la parte attrice ha dapprima confermato le proprie domande e allegazioni, postulando in seguito la reiezione della domanda riconvenzionale. Essa si è opposta alla domanda di pagamento del residuo di mercede eccependo la cattiva esecuzione del mandato. Subordinatamente rileva che un eventuale residuo di mercede sarebbe comunque compensato con le proprie pretese risarcitorie."}