E’ ciò che d’altra parte l’attrice ammette esplicitamente (cfr. Conclusioni ad 12), collocandosi però in tal modo al di fuori della “litis contestatio”, definita una volta per tutte nell’ambito dello scambio degli allegati introduttivi (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 78, m. 22). 12. In secondo luogo, l’attrice vuole che alla controparte sia fatto obbligo di indicare la provenienza dei capi d’abbigliamento recanti i marchi contestati. Respingendo la domanda di divieto di commercializzazione, non v’è motivo di disamina di questa ulteriore richiesta; l’origine dei capi messi in vendita a suo tempo dalla parte convenuta è tuttavia (ve ne fosse un interesse) almeno in parte pacifica (cfr.