10.2002.10) rappresenta un elemento grafico certamente di scarso rilievo, tanto più a fronte di quanto già detto a proposito della figura felina. Concludendo, non v’è motivo, nemmeno in questa sede, per ritenere un’eventuale lesione ad opera di parte convenuta di questi ulteriori segni, fatti registrare dall’attrice. 11. Con la petizione, l’attrice chiede che venga fatto divieto a parte convenuta (con la comminatoria dell’art. 292 CP) di mettere in commercio capi d’abbigliamento e articoli sportivi recanti i marchi da lei rivendicati. La domanda, considerata per quanto fin qui esposto limitatamente al marchio LONSDALE London, dev’essere respinta. E ciò per due motivi: