8 dell’inc. 10.2002.13) non rivela sufficiente carattere distintivo e non solo nel campo specifico dell’abbigliamento, ma in generale: infatti, l’abuso di un segno ne riduce automaticamente la forza distintiva agli occhi del consumatore medio (Willi, op. cit., art. 2 LPM, N. 39 – 41). Per questo motivo la figura in questione può venir considerata alla stregua di un segno di dominio pubblico, ciò che configura un motivo assoluto d’esclusione dalla protezione come marchio (art. 2 lett.