In concreto, l’enunciazione pura e semplice del rischio di confusione fra prodotti –peraltro in consonanza quasi letterale con l’ipotesi della norma- non rappresenta motivazione sufficiente di una domanda di giudizio indipendente, dal momento che una stessa fattispecie –come quella in esame- può sì essere valutata nell’ottica di normative diverse, ma a condizione che chi sopporta l’onere della prova esponga i diversi presupposti sostanziali di ognuna di esse. D’altra parte, il disinteresse dell’attrice per una soluzione della vertenza fondata sulla LCSl appare confermato dal fatto che essa ha omesso di richiamare le norme della stessa legge che ne configurano la protezione di diritto civile