CCC 12 luglio 2002 in re P. e P./ C., pag. 5). In concreto, l’enunciazione pura e semplice del rischio di confusione fra prodotti –peraltro in consonanza quasi letterale con l’ipotesi della norma- non rappresenta motivazione sufficiente di una domanda di giudizio indipendente, dal momento che una stessa fattispecie –come quella in esame- può sì essere valutata nell’ottica di normative diverse, ma a condizione che chi sopporta l’onere della prova esponga i diversi presupposti sostanziali di ognuna di esse.