art. 31 LPM, N. 16; sic ! 1999, 418), ma è malvenuta a prevalersene anche in questa sede, tenuto conto del suo ruolo nella causa civile e della sua richiesta di vietare alla controparte l’uso del marchio. Non torna conto pertanto di verificare se gli atti istruttori invocati sorreggano il vantato uso da parte dell’attrice nel senso dell’art. 14 LPM. 9.L’attrice si prevale anche delle norme contro la concorrenza sleale, segnatamente dell’art. 3 lett. d LCSl, affermando nelle conclusioni che l’agire della parte convenuta è atto a creare confusione con i prodotti commercializzati dalla parte attrice. E’ ciò che letteralmente aveva affermato nella petizione (pag. 6), non invece in replica.