di Basilea alla LPM, 1999, art. 31, N. 5). Ne consegue, nel solco di questa considerazione, che –non essendo stati proposti in causa altri elementi di giudizio oltre il richiamo all’art. 14 LPM (di cui si dirà in seguito)- la questione della similitudine dei marchi appare risolta anche qui, ancorché in senso contrario a quello della decisione cautelare; non vi sono peraltro motivi per scardinare in questa sede giudiziaria il giudizio dell’IPI, almeno alla luce dei criteri ivi adottati (cfr. il precedente cons. 4) che conclude –come accennato sopra e data l’identità dei prodotti cui sono riferiti i marchi contrapposti- per l’applicazione degli art. 3 cpv. 1 lett. c, 6 e 33 LPM.