Nella sostanza, mantiene tutte le domande di petizione di cui si dirà nel seguito. 7. Con riferimento a quanto già esposto sub 4, va ricordato che le decisioni –di natura amministrativa- prese nell’ambito della procedura di opposizione, non hanno forza di cosa giudicata in una controversia giudiziaria parallela, ossia avente per oggetto lo stesso marchio, e ciò a dipendenza della cognizione limitata di quelle autorità (Willi, Komm. zum MSchG, 2002, art. 33 LPM, N. 7). In altre parole, nella procedura di opposizione è determinante solo una parte degli elementi che possono invece venir considerati nel procedimento civile (David, Comm. di Basilea alla LPM, 1999, art. 31, N. 5).