10.2002.24). Parte convenuta, nella propria memoria conclusiva, afferma pertanto che tutti i marchi “Lonsdale” si trovano presso il medesimo detentore del diritto, così che verrebbe a mancare l’attualità dell’interesse giuridico che costituisce un presupposto per un giudizio di proibizione (punto 1.1. in fine). Inoltre, sostiene che nemmeno precedentemente a questa nuova situazione di fatto e di diritto non è mai esistita una violazione del marchio rivendicato dall’attrice poiché la merce da lei venduta le era stata fornita da __________, allora regolare licenziataria di __________., ditta straniera che deteneva un marchio prioritario rispetto all’attrice.