lette le osservazioni conclusive delle parti, rispettivamente 16 marzo 2004 dell’attrice e 24 marzo 2004 del convenuto; decaduta la possibilità di una transazione extragiudiziale della vertenza con la comunicazione telefonica 19 maggio 2004 del patrocinatore del convenuto, RA 2; esaminati gli atti e i documenti dell’incarto; considera in fatto e in diritto: 1. La menzionata decisione provvisionale 2 luglio 2002, ha riconosciuto la verosimile validità del marchio LONSDALE London (nella grafia “Cinemascope”) e il diritto sul medesimo da parte delle istanti, ossia: __________ __________ Ltd. quale titolare di quel marchio svizzero (no.