{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-25_2005-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86089&nX40_KEY=4711272&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "68b2055d60def2b5b65d6d21a80051d2"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2002.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2005 10.2002.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "protezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:36:36", "Checksum": "ee99d548666da78d044fd3756b1551c2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2005 10.2002.25\nRegesto:\nprotezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso\n\n\nConcludendo, non v’è motivo, nemmeno in questa sede, per ritenere un’eventuale lesione ad opera di parte convenuta di questi ulteriori segni, fatti registrare dall’attrice.\n11. Con la petizione, l’attrice chiede che venga fatto divieto a parte convenuta (con la comminatoria dell’art. 292 CP) di mettere in commercio capi d’abbigliamento e articoli sportivi recanti i marchi da lei rivendicati. La domanda, considerata per quanto fin qui esposto limitatamente al marchio LONSDALE London, dev’essere respinta. E ciò per due motivi: anzitutto a causa dell’assenza del diritto proprio dell’attrice al marchio controverso in relazione all’applicazione dell’art. 13 LPM (cfr. i precedenti considerandi 7 e 8); in secondo luogo, poiché un divieto come quello qui postulato dovrebbe essere giustificato dalla situazione di fatto al momento della sentenza, dal momento che il giudice deve operare una valutazione prospettata nel futuro (Willi, op. cit., art. 55 LPM, N. 18 e 20). Ciò che in concreto non sarebbe dato, in particolare a dipendenza dei mutamenti intervenuti fra le parti, rispettivamente tra l’attrice e gli altri partners contrattuali della vicenda (in particolare __________), segnatamente dal momento dell’introduzione della causa a quello del giudizio. Infatti, se ora le vendite di parte convenuta fossero lesive di diritti dell’attrice, le ragioni di quest’ultima si fonderebbero su una fattispecie diversa da quella esposta con gli allegati introduttivi della causa presente. E’ ciò che d’altra parte l’attrice ammette esplicitamente (cfr. Conclusioni ad 12), collocandosi però in tal modo al di fuori della “litis contestatio”, definita una volta per tutte nell’ambito dello scambio degli allegati introduttivi (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 78, m. 22).\n12. In secondo luogo, l’attrice vuole che alla controparte sia fatto obbligo di indicare la provenienza dei capi d’abbigliamento recanti i marchi contestati. Respingendo la domanda di divieto di commercializzazione, non v’è motivo di disamina di questa ulteriore richiesta; l’origine dei capi messi in vendita a suo tempo dalla parte convenuta è tuttavia (ve ne fosse un interesse) almeno in parte pacifica (cfr. Conclusioni dell’attrice, sub 13.3).\n13. Assente qualsiasi lesione di marchio ad opera della parte convenuta, non v’è nemmeno motivo per affrontare la problematica di un eventuale risarcimento, rispettivamente della pubblicazione della presente decisione (petita 1.3 e 1.4).\nMotivi per i quali,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA\npronuncia:\n1.La petizione 5 settembre 2002 di IS 1 nei confronti di CV 1 è respinta.\n2. Le spese fr. 50.-\ne la tassa di giustizia fr. 2'500.-\ntotale fr. 2'550.-\nanticipati dall’attrice in misura di fr. 1'000.-, sono posti a suo carico.\nEssa verserà inoltre a parte convenuta la somma di fr. 5'000.-\na titolo di indennità ripetibili.\n3. Intimazione a:\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}