{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-25_2005-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86089&nX40_KEY=4921995&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "68b2055d60def2b5b65d6d21a80051d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2005 10.2002.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "protezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:52:06", "Checksum": "a2c23385882a4a3fc862b775821de1f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2005 10.2002.25\nRegesto:\nprotezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 5 settembre 2002 da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1\n|\n|\n|\n|\nchiedente –così come alla modifica apportata dall’attrice in sede di conclusioni- diversi ordini e divieti a carico del convenuto relativamente all’uso di determinati marchi rivendicati dall’attrice, la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 10'000.- a titolo di risarcimento danni, nonché l’autorizzazione a pubblicare il dispositivo della sentenza;\ndomande cui il convenuto si oppone;\nrichiamato il decreto superprovvisionale 7 maggio 2002 ottenuto dalle allora istanti IS 1 e __________ Ltd., __________, nei confronti di CV 1 con cui veniva ordinato il sequestro presso il negozio di quest’ultimo __________”), sito a __________ in via __________, di tutta la merce recante il marchio Lonsdale London e/o il marchio “L” e figura di leone, nonché di tutta la documentazione connessa con l’uso degli stessi marchi (inc. 10.2002.10);\nrichiamata pure la sentenza provvisionale 2 luglio 2002 con cui, confermando le misure superprovvisionali, veniva fatto ordine al convenuto di cessare con effetto immediato la vendita in qualsiasi forma di prodotti recanti il marchio LONSDALE London (nella grafia cosiddetta “Cinemascope”);\ncongiunta per l’istruttoria questa causa con la causa parallela e analoga nel contenuto, proposta da IS 1 nei confronti di __________, __________ (inc. 10.2002.24);\nsvolta l’istruttoria nella causa di merito, presentata dalla sola qui attrice come licenziataria esclusiva di __________ Ltd.;\nammesse con decreto 18 settembre 2003 le istanze (di restituzione in intero per addurre fatti nuovi e per produrre nuove prove) 20 giugno 2003 dell’attrice, rispettivamente 12 giugno, 3 luglio e 31 luglio 2003 del convenuto, in seguito alle quali sono stati assunti all’incarto i documenti AA, BB, 13, 14 e 15 (inc. 10.2002.24);\nammesse con decisione 5 dicembre 2003, rispettivamente 28 gennaio 2004, le istanze di restituzione in intero 9 ottobre e 24 dicembre 2003 della parte convenuta in esito alle quali sono stati ammessi all’incarto (10.2002.24) anche i documenti 20, 21 e 22, rispettivamente 26;\npreso atto dello svolgimento di un unico dibattimento finale in relazione alle cause congiunte (verbale 24 marzo 2004);\nlette le osservazioni conclusive delle parti, rispettivamente 16 marzo 2004 dell’attrice e 24 marzo 2004 del convenuto;\ndecaduta la possibilità di una transazione extragiudiziale della vertenza con la comunicazione telefonica 19 maggio 2004 del patrocinatore del convenuto, RA 2;\nesaminati gli atti e i documenti dell’incarto;\nconsidera\nin fatto e in diritto:\n1. La menzionata decisione provvisionale 2 luglio 2002, ha riconosciuto la verosimile validità del marchio LONSDALE London (nella grafia “Cinemascope”) e il diritto sul medesimo da parte delle istanti, ossia: __________ __________ Ltd. quale titolare di quel marchio svizzero (no. 496056) depositato in data 18 giugno 2001, anche per la classe merceologica 25 (abbigliamento), e IS 1 quale unica licenziataria per i prodotti e il marchio della liteconsorte. Allo stesso marchio, parte convenuta contrapponeva il marchio svizzero no. 458834, ossia il marchio solo verbale “Lonsdale”, depositato già il 6 febbraio 1998 dalla società inglese __________) Ltd. e anch’esso relativo alla classe di prodotti 25, di cui licenziataria era la ditta tedesca __________. Distributrice per la Svizzera dei prodotti contestati era la __________, fornitrice di parte convenuta.\nTra l’altro, in merito alla priorità di cui all’art. 6 LPM, il giudice delegato aveva concluso, con esplicito riferimento ai limiti che connotano un giudizio cautelare, per la mancanza di similitudine fra i due marchi, ritenendo determinante, rispetto al marchio verbale, la particolare presentazione grafica del marchio LONSDALE London. Considerava in conclusione: E’ pertanto sostenibile che la grafia del marchio in questione –tenuto conto dello scopo riservatogli dalla legge di distinguere prodotti o servizi di un’azienda da quelli di un’altra- appaia di importanza determinante e addirittura prevalente sull’indicazione verbale (tanto più con l’aggiunta del nome “London”), rivestendo carattere distintivo dei prodotti e non rappresentando una semplice presentazione decorativa del nome Lonsdale (cons. 5).\n2. La causa di merito è stata presentata dalla sola IS 1 nella sua veste di licenziataria esclusiva per la Svizzera del marchio contestato, come risulta dall’ addendum no. 1 di data 19 ottobre 2001 al contratto di licenza sul marchio 11 giugno 2001 (doc. I) e dalla dichiarazione 19 luglio 2001 di __________ Ltd. in base alla quale l’attrice è la sola ed esclusiva licenziataria del diritto al marchio Lonsdale per il territorio svizzero (doc. H)."}