l’origine dei capi messi in vendita a suo tempo dalla parte convenuta è tuttavia (ve ne fosse un interesse) almeno in parte pacifica (cfr. Conclusioni dell’attrice, sub 13.3). 13. Assente qualsiasi lesione di marchio ad opera della parte convenuta, non v’è nemmeno motivo per affrontare la problematica di un eventuale risarcimento, rispettivamente della pubblicazione della presente decisione (petita 1.3 e 1.4). Motivi per i quali, richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA pronuncia: 1.La petizione 5 settembre 2002 di IS 1 nei confronti di CV 1 è respinta. 2. Le spese fr. 100.- e la tassa di giustizia fr. 2'500.- totale fr. 2'600.- anticipati dall’attrice in misura di fr.