E ciò per due motivi: anzitutto a causa dell’assenza del diritto proprio dell’attrice al marchio controverso in relazione all’applicazione dell’art. 13 LPM (cfr. i precedenti considerandi 7 e 8); in secondo luogo, poiché un divieto come quello qui postulato dovrebbe essere giustificato dalla situazione di fatto al momento della sentenza, dal momento che il giudice deve operare una valutazione prospettata nel futuro (Willi, op. cit., art. 55 LPM, N. 18 e 20).