Per questo motivo la figura in questione può venir considerata alla stregua di un segno di dominio pubblico, ciò che configura un motivo assoluto d’esclusione dalla protezione come marchio (art. 2 lett. a LPM). Inoltre, se un segno è usato come aggiunta a un marchio –com’è per lo più il caso in concreto- è vero che esso può determinarne l’impressione d’assieme a seconda tuttavia dell’apporto al carattere distintivo del medesimo (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 11): ma tale qualità viene a mancare –come nei marchi in esame- se il segno aggiuntivo in sé e per sé non presenta tale caratteristica.